CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 2011/12

Il giorno sei del mese Dicembre dell’anno duemilaundici, presso gli uffici dell’Istituto Comprensivo di Badesi (OT), in sede di contrattazione integrativa tra le seguenti rappresentanze:

 

PARTE PUBBLICA

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

COGNOME e Nome

Qualifica

COGNOME e Nome

Qualifica

CIRILLI Bruno

Dirigente Scolastico

ERA Giuseppina

R.S.U.

VIOLA Ausilia Ninfa 

R.S.U.

 

Rappr. CGIL

 

Rappr. CISL

 

Rappr. UIL

 

Rappr. SNALS - CONFSAL

VIENE CONCORDATO QUANTO SEGUE

 

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1.      Il presente Contratto Integrativo d'istituto è sottoscritto fra l'Istituto Comprensivo di Badesi, di seguito denominata "scuola" e la RSU eletta ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce.

2.      Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d'istituto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.

3.      Il presente Contratto Integrativo d'istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d'istituto in materia.

4.      Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

5.      Il presente Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 29/11/2007, dal CCDN Scuola 20/06/2003, dal CCNI Scuola 3.8.1999, dal CCNL Scuola 04/08/95, dal D.L.vo.297/94,dal D.Lgs.165/01 e dalla L.300/70, nei limiti delle loro rispettive vigenze.

6.      Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d'istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

7.      Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente Contratto Integrativo d'istituto all'Albo e nelle Bacheche sindacali della scuola.

 

Articolo 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1.       In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto Integrativo d'istituto, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta di cui ai successivo comma 2 presso la sede della scuola.

2.       Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

3.       Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

 

Articolo 3 – Contrattazione integrativa a livello di scuola

1.       La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico , sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti

2.       Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie di cui al CCNL del 29 luglio 2007 nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno, sempre nel rispetto della normativa di cui al comma 5 dell'art. 1.


PARTE SECONDA

RELAZIONI SINDACALI

Articolo 4 - Assemblee di scuola

1.       Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola del 29/11/2007, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore.

2.     Fermo restando quanto previsto dal CCNL Scuola del 29/11/2007, le assemblee di scuola , sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, sia dalla R.S.U. della scuola.

3.     Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.

4.     Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle Bacheche sindacali delle scuole, per la sede centrale nella stessa giornata, per le altre sedi entro il giorno successivo.

5.     Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con Circolari interne della scuola.

6.     Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 29/11/2007, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione è totale il Dirigente scolastico stabilirà, previa intesa con la R.S.U., la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.

7.     In mancanza di un'intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell'espletamento dei servizi essenziali il Dirigente scolastico può chiedere la permanenza in servizio al massimo di n° 1 Assistente Amministrativo per l'intera scuola e di n° 1 Collaboratore Scolastico per ciascun plesso.

8.     Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

9.     La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

 

Articolo 5 - Permessi sindacali

1.       I dirigenti sindacali e le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui al CCNL Scuola 29/11/2007, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL Scuola del 29/11/2007.

2.       I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 42, comma 2, e 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi.

3.       Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1), da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale.

4.       Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le OO.SS. sono tenute a comunicare, entro il 31.10.2010, l'elenco nominativo dei dirigenti sindacali che hanno diritto a fruire dei permessi retribuiti ai sensi del CCNQ pubblicato sulla G.U. del 5.9.1998 n.150 e della C.M. n.121 del 18.4.2000. Sarà cura delle stesse OO.SS. comunicare tempestivamente eventuali variazioni, modifiche o integrazioni dei detti elenchi nominativi. Non è necessaria alcuna comunicazione dei nominativi della R.S.U. in quanto già disponibili agli atti della scuola.

5.       Gli elenchi in questione vanno comunicati alla Direzione Regionale e agli Uffici Scolastici Territoriali, salve diverse disposizioni conseguenti alla riforma del MPI.

a.      Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 6 - Patrocinio ed accesso agli atti

1.       La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al CCNL Scuola 29/11/2007

2.       Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.

3.       Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma entro 3 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.

4.       La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scolastica.

5.       Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.

Articolo 7 - Programmazione degli incontri

1.       Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente scolastico e la R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto con­cordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste dal CCNL Scuola 29/11/2007.

2.       Per l'a.s. 2011 - 2012 il calendario degli incontri verrà concordato entro il 07.11.2011

3.       Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario di cui ai commi 1) e 2) possono essere richiesti da ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati entro cinque giorni dalla data della richiesta.

 

Articolo 8 - Agibilità sindacale all'interno della scuola

1.       Le strutture sindacali territoriali (provinciali e regionali) possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto tramite lettera, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica. Il dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.

2.       Al di fuori dell'orario di lezione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale, durante l'orario di servizio.

3.       Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa Istituzione scolastica, il dirigente scolastico, previo accordo con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto, predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione.

4.       Nella sede centrale della scuola e negli eventuali relativi plessi, succursali, scuole staccate e/o coordinate, alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di un'apposita Bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art.25 della L.300/70.

5.       Le Bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, e di facile consultazione.

6.       La R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto hanno diritto di affiggere nelle Bacheche di cui ai precedenti commi 8 e 9 materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico.

7.       Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.U.

 

Articolo 9 – Comportamento personale docente, Ata e  contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero

1. I docenti e il personale ATA  possono liberamente e preventivamente  comunicare la loro adesione allo sciopero, in modo da predisporre i servizi per gli studenti.

2. In caso di mancata  comunicazione preventiva, peraltro non obbligatoria, si concorda sulla necessità di avvertire la segreteria della scuola alle ore 8,00. Tanto si rende necessario per garantire la sorveglianza sui minori e sui pendolari, che nel nostro istituto sono numerosi.  

3. Ai sensi del CCNL Scuola 29/11/2007 i contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.

4.Secondo quanto definito dalla L.146/90, dalla L.83/2000 e dal CCNL Scuola 29/11/2007 si conviene che in caso di sciopero dei Personale Educativo ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

 

 

a)      Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n°1 Assistente Amministrativo per gli uffici e n°1 Collaboratore Scolastico per ogni plesso;

b)      La vigilanza straordinaria durante il servizio di mensa in occasione di contemporaneo sciopero del Personale Docente, nel caso in cui per motivi assolutamente eccezionali il Dirigente scolastico sia oggettivamente costretto a mantene­re il servizio stesso: n° 1 Collaboratore Scolastico;

c)      La predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n° 1 Assistente Amministrativo, e n° 1 Collaboratore Scolastico;

5. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei Dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007.

6.Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente scolastico consegna alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite degli Uffici Scolastici Territoriali, una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

7.I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

8.Entro 5 giorni dallo sciopero, la Direzione Scolastica Regionale invia al Ministero della Pubblica Istruzione,alle Segrete­rie Regionali e Provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL Scuola 29/11/2007 ed alla R.S.U. una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la rela­tiva percentuale di adesione.

 

Articolo 10 - Documentazione

1.      Il dirigente scolastico fornisce alla R.S.U. tutta la documenta­zione relativa agli argomenti in discussione negli incontri almeno due giorni prima degli incontri medesimi

2        I prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007 e della R.S.U. della scuola.

3        Il personale interessato può chiederne l'accesso ai sensi della L. 241/90.

 

Articolo 11 - Comunicazioni

1.      Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono tramite fax, lettera, fonogramma, telegramma o posta elettronica.


PARTE TERZA

PERSONALE ATA

 

 

Articolo 12 - Criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi plessi

1.   Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Dirigente Scolastico comunica per iscritto alle RSU ed a tutto il personale ATA in servizio il numero di unità di personale da assegnare alle suc­cursali, sezioni staccate e, comunque, ai diversi plessi dell'istituto.

2.   Il personale ATA viene assegnato a succursali, sezioni staccate e plessi innanzitutto verificando la disponibilità dei singoli dipendenti.

3.   Qualora non sia oggettivamente possibile applicare quanto descritto al precedente comma 2,

-         in presenza di un numero di persone disponibili inferiore a quello necessario, verrà assegnato alla sede chi, in base alla tabella di valutazione dei titoli per l’individuazione dei soprannumerari, avrà meno punteggio;

-         in presenza di un numero di persone disponibili superiore a quello necessario, il personale ATA viene assegnato a succursali, sezioni staccate e plessi applicando i seguenti principi:

§         disponibilità del personale stesso ad effettuare le attività aggiuntive e gli  svolgere incarichi specifici da attivarsi nelle sedi in argomento;

§         per quanto possibile, garantire almeno una presenza femminile nelle scuole dell’Infanzia;

§         il personale in part-time dovrà prioritariamente scegliere una scuola con almeno due collaboratori;

§         maggiore anzianità di servizio.

4.   Il personale beneficiario dell'art. 33 della L. 104/92 ha diritto a scegliere, fra le diverse sedi disponibili, quella più vicina al domicilio della persona assistita.

5.   Fatte salve l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici, ove possibile il personale beneficiario della L. 1204/71 e/o della L. 903/77 va favorito nella scelta della sede di lavoro più vicina al pro­prio domicilio.

6.   Per motivate esigenze di carattere didattico-organizzativo e/o per gravi situazioni personali, familiari e/o di salute, dimostrabili e documentabili, il D.S. potrà derogare dai suddetti criteri, previo accordo con la RSU.

Articolo 13 - Criteri di assegnazione del personale ATA agli eventuali turni orari serali

1.      I commi seguenti si applicano unicamente qualora l'istituzione scolastica abbia l'oggettiva necessità di attivare turni orari serali, nei limiti di quanto previsto in proposito dal CCNL Scuola 29/11/2007.

2.      Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Dirigente Scolastico comunica per iscritto alle RSU ed a tutto il personale ATA in servizio il numero di unità di personale da assegnare agli eventuali turni orari serali.

3.      Il personale ATA viene assegnato agli eventuali turni orari serali applicando quanto previsto dal precedente articolo 12 ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

 

Articolo 14 - Orario di lavoro

  1. L'orario di lavoro si articola, di norma, in 36 h. settimanali antimeridiane continuative.
  2. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale.
  3. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane continuative.
  4. Tale organizzazione può essere effettuata di norma solo previa disponibilità del personale interessato.
  5. Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate possono essere, a scelta del dipendente:

a)    recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato (T.D.) e il termine dell'A.S. per il personale a tempo indeterminato (T.I.);

b)    retribuite in base alle misure previste dal CCNL in vigore al momento della prestazione.

6.      Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad avere una pausa pasto di 30 minuti.

 

Articolo 15 - Orario di lavoro articolato su 5 giorni

1.                Compatibilmente con le esigenze didattiche, di servizio e organizzative, l'orario di lavoro potrà articolarsi in modo flessibile anche su 5 giorni con due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno o attraverso l’organizzazione flessibile dell’orario.

2.                Il giorno libero, che può essere uno qualsiasi della settimana, dovrà comunque tenere conto delle esigenze di servizio.

3.                Il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero o di chiusura dell'istituzione o perché ricadente con una festività infrasetti­manale.

 

Articolo 16 - Flessibilità

  1. La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio.

2.      L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare l'orario di fine di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore, di completamento dell'orario settimanale.

  1. Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente.

 

 

Articolo 17 - Turnazioni - riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali

  1. Gli assistenti amministrativi turneranno, nei pomeriggi dei giorni lunedì, martedì e  mercoledì,    secondo un piano predisposto all'inizio di ogni anno scolastico.

2.    I collaboratori scolastici presteranno il turno pomeridiano a settimane alterne o secondo altra cadenza temporale in gruppi da definire da parte del DSGA

  1. L'istituzione del turno "serale" potrà attuarsi soltanto in presenza di specifici casi (corsi serali, corsi 150 ore, CTP EDA).
  2. Il cambio di turno verrà concesso solo per motivi personali documentati che dovranno essere comunicati per iscritto all'amministrazione, di norma, almeno 48 ore prima.
  3. Al personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, ecc. è applicata una riduzione d'orario sino al raggiungimento delle 35 h. settimanali.
  4. Il DSGA dispone lo svolgimento della turnazione identificando il personale addetto e fissando il periodo della turnazione.
  5. I turni lavorativi stabiliti non potranno essere modificati se non per esigenze inderogabili o dopo nuovo accordo con le RSU.
  6. In caso di assenza per qualsiasi causa il personale con servizio da svolgere su cinque giorni mantiene comunque l'orario prefissato.
  7. La riduzione dell'orario settimanale a 35 ore sarà applicata ove ricorrano le altre condizioni previste dal CCNL 29/11/2007, limitatamente ai plessi scolastici ove tali condizioni si verifichino.

Articolo 18 - Sostituzione colleghi assenti

  1. In caso di assenza di un collega, la sostituzione verrà fatta, quando possibile,  da altro personale in servizio, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo. Per tale prestazione, oltre il lavoro straordinario se necessario,  sarà   riconosciuto  un compenso pari a: 1 ora nello stesso plesso; 1 ora e mezza  in plessi diversi; 2 ore in plesso di comune diverso. Per il collaboratore che rimane in servizio nello stesso plesso sarà riconosciuto solo lo straordinario.

 

  1. Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (straordinario) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (intensificazione) oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto. Lo straordinario potrà essere pagato o recuperato, l’intensificazione potrà essere soltanto pagata.

 

3.   La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie e/o recuperi di ore aggiuntive non farà  maturare alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 19 - Chiusura prefestiva

  1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.
  2. Tale chiusura è disposta dal dirigente scolastico, su conforme parere del Consiglio d'istituto, quando è richiesta dalla maggioranza del personale in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Territoriale e RSU.

 

  1. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti di  lavoro, con:

Per l'anno scolastico in corso la chiusura della scuola si effettua nei seguenti giorni:

-  prefestivi 2011/2012:   24 e 31 Dicembre; 7 Gennaio; 8 Aprile;

-7,14,21,28 Luglio; 4, 11, 18,25 Agosto;

-  ulteriori giorni: 2 novembre, 21 Febbraio;  28,30 Aprile;   16 e 17 Agosto.

Articolo 20 - Permessi brevi

  1. permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal DSGA, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio, ossia:

-         n° 1 collaboratore scolastico

-         n° 2 assistenti amministrativi

  1. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'A.S.
  2. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto.
  3. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di servizio e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente.
  4. I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con l'amministrazione le modalità del recupero; in caso contrario verrà eseguita trattenuta sullo stipendio.
  5. Le ore di lavoro straordinario non preventivabili (Consigli di classe, Consiglio di Istituto, ecc.) dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Direttore SGA e andranno a decurtare eventuali permessi.

Articolo 21 - Ritardi

1.      Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente  superiore a 10 minuti.

2.      Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato, e recuperato o nella stessa giornata o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato previo accordo con il DSGA.

Articolo 22 - Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA

  1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL 29/11/2007 e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti , anche in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.
  2. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo giorni entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo.
  3. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 5 giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio (vedi permessi brevi);
  4. Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo dal 1.7 al 31.8.
  5. La richiesta dovrà essere effettuata entro la data del 31 maggio di ogni anno, con risposta da parte dell'amministrazione entro 20 gg. dal termine di presentazione delle domande.
  6. Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 1.7 al 31.8 sarà di n. 2 collaboratori scolastici  e di n. 1 assistente amministrativo.
  7. Durante la settimana di Ferragosto, per le vacanze di Natale e Pasqua, per i collaboratori scolastici il servizio minimo sarà di 1 unità;
  8. Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico possibilmente entro la risoluzione del contratto, senza alcun obbligo di richiesta;
  9. Il personale che usufruisce dell’orario articolato su cinque giorni ha diritto alla fruizione di 26 + 2 giorni lavorativi di ferie, oltre alle 4 giornate di Festività Soppresse. Resta inteso che non è tenuto a prestare servizio nella “giornata libera”.
  10. L'eventuale rifiuto del dirigente scolastico deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato entro i termini sopra stabiliti. La mancata risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale all'accoglimento dell'istanza.

Articolo 23 - Permessi per motivi familiari o personali

  1. I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL 29/11/2007 devono essere richiesti, di norma, almeno 3 giorni prima. Per casi imprevisti, l'amministrazione vaglierà caso per caso.
  2. Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo profes­sionale chiedano di poter usufruire nello stesso periodo permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati vale la data e l'ora apposta sull'istanza dall'assistente amministrativa ricevente.

Articolo 24 - Crediti di lavoro

1.      Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (straordinario) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (intensificazione) oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto. Lo straordinario potrà essere pagato o recuperato, l’intensificazione potrà essere soltanto pagata.

 

Articolo 25 - Attività aggiuntive

Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA non necessariamente oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro.

Tenuto conto della frammentazione della nostra scuola, della sua progettualità, dei rientri pomeridiani, si impone una gestione del servizio in termini di flessibilità, turnazione, sostituzione dei colleghi assenti, ore eccedenti ed intensificazione delle attività.

Tali attività saranno compensate attingendo alla quota del  Fondo di Istituto che verrà riservata al Personale Ata e che sarà ripartita secondo la seguente percentuale oraria:

 

 

Tipo di Personale

Nr.

%

Lordo Stato

Lordo dipendente

Collab. Scol.

14

2/3

 

17.150,00

Assistenti Amministrativi

2  (di cui 1  part-time)

1/3

 

5.002,50

            Nel caso di avanzo/disavanzo del budget come sopra assegnato, è consentito lo storno fra le diverse qualifiche professionali per coprire le eventuali esigenze straordinarie.

            Individuazione del personale

Il personale sarà individuato tenendo conto di:

·      Effettiva disponibilità e richiesta degli interessati alla prestazione delle attività previste e/o dell’incarico;

·      Riconosciuta attitudine ed efficienza ed esperienze positive in anni precedenti;

·      Rotazione annuale;

·      Proporzionalità rispetto al servizio effettivamente prestato.

Le attività aggiuntive saranno assegnate con ordine di servizio individuale.

            Le ore di attività di intensificazione saranno compensate. 

            I medesimi criteri di individuazione saranno utilizzati per la "gestione" dei progetti finanziati con risorse della RAS , da enti pubblici e da soggetti privati.

            Nel caso di avanzo/disavanzo del budget come sopra assegnato, è consentito lo storno fra le diverse qualifiche professionali impegnate nel progetto per coprire ulteriori eventuali esigenze straordinarie.

Articolo 26 - Incarichi specifici

  1. Gli incarichi Specifici  (d'ora in poi, I.S.), ai sensi dell'art. 47 del CCNL 29/11/2007, saranno attribuiti dal Dirigente Scolastico.
  2. Le parti convengono che, in base al POF ed alla complessità della scuola, risulta necessaria l'attribuzione degli I.S. distinti per profili professionali (vedi allegato n. )

Tali incarichi saranno assegnati dal D.S. tenendo conto di:

·      Disponibilità alla prestazione dell’incarico;

·      Esperienze positive in anni precedenti;

·      Titoli acquisiti per l’espletamento dell’incarico;

·      Riconosciute attitudini;

·      A parità di condizioni, si procede alla turnazione.

Qualora, a causa dell’assenza del titolare dell’incarico specifico, si renda necessaria la sua sostituzione, in relazione alle esigenze organizzative dell’istituzione scolastica, il compenso va attribuito in misura proporzionale al personale che lo avrà sostituito.

Per quanto possibile, si deve assegnare un solo incarico allo stesso dipendente.

 

 

 

 

 

Dopo attento esame delle esigenze amministrative e didattiche della scuola, si determinano, anche per il corrente anno scolastico, i seguenti incarichi, come previsto dall’art. 47 del CCNL:

Collaboratori scolastici

Plesso

Tipo di incarico

Nr. Inc.

Disponibilità

Lordo dipendente

Sc.Infanzia Bd

Assistenza e cura igiene personale alunni, assistenza alunni in situazione di disabilità

2

1.860,00

Sc.Infanzia Mt

Assistenza e cura igiene personale alunni,

2

Sc.Infanzia Tr

Assistenza e cura igiene personale alunni,

2

Sc.Infanzia Vd

Assistenza e cura igiene personale alunni,

2

 

 

Assistenti amministrativi n.2 di cui 1 part-time

Area

Incarico

Nr.Inc.ati

Disponibilità

Lordo Dip.

Didattica/gestione alunni Gestione beni patrimoniali

 

Coordinamento gestione alunni

1

1.400,00

Amministrazione del personale Contabilità/gestione finanziaria

Coordinamento personale

1

 

Articolo 27 - Funzioni miste

  1. Il dirigente scolastico, in base alla disponibilità manifestata dai collaboratori scolastici, chiede all'ente locale di competenza l'assegnazione delle risorse finanziarie come previsto dall'art. 4 del pre­detto Protocollo nazionale.
  2. Per il finanziamento suddetto, il dirigente scolastico chiederà all'ente locale tante funzioni miste quante sono le persone impegnate nello svolgimento dei servizi e delle attività previste più quella per il supporto amministrativo.
  3. A tal fine il dirigente scolastico stipulerà apposita convenzione con l'ente locale.
  4. In base alla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, il fondo complessivo verrà assegnato al personale impegnato tenendo conto dei carichi diversi di lavoro.
  5. Il  Dirigente Scolastico, oltre ad assegnare con lettera i carichi di lavoro normali, dovrà parimenti assegnare al dipendente le attività aggiuntive, funzioni aggiuntive e funzioni miste.
  6. L'incarico relativo alle predette prestazioni dovrà essere comunicato all'interessato per iscritto con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare, indicando inoltre le modalità di svolgimento e la retribuzione lorda spettante.

PARTE QUARTA

PERSONALE DOCENTE

 

Articolo 28 - Criteri di assegnazione dei personale docente ai diversi plessi, corsi, classi e sezioni.

Il personale docente viene assegnato alle sezioni staccate e ai plessi secondo il seguente ordine dei criteri sotto elencati:

a)      Continuità didattica

b)      Accordo fra i docenti interessati

c)      Anzianità di servizio (punteggio calcolato in base alla tabella di valutazione per le utilizzazioni);

d)      Compatibilità ambientale

e)      Competenze informatiche

f)       A parità di requisiti, si terrà conto delle precedenze previste per le utilizzazioni.

g)      Per motivate esigenze di carattere didattico-organizzativo e/o per gravi situazioni personali, familiari e/o di salute, dimostrabili e documentabili,il D.S potrà derogare da suddetti criteri, previo accordo con la RSU

 

Articolo 29 - Orario di lavoro

  1. La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata in ore 7 di effettiva docenza.
  2. La durata massima dell'impegno orario giornaliero formato dall'orario di docenza più intervalli di attività (c.d. "buchi"), è fissata in ore sei giornaliere.
  3. La partecipazione a riunioni di organi collegiali – comunque articolati – che ecceda i limiti di cui al CCNL in vigore costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tali attività.

Articolo 30 - Orario delle lezioni

  1. Ferme restando le competenze in materia di redazione dell'o­rario delle lezioni, sarà tenuto conto delle richieste presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 104/1992 e dalla legge 1204/1971.
  2. L'orario delle lezioni prevederà che ciascun docente possa disporre di un giorno libero settimanale su sua indicazione non vincolante.
  3. Nel caso in cui vengano presentate richieste di giorno libero alle quali non è possibile dare seguito per eccesso di domande rispetto alle disponibilità, sarà stabilito un criterio di rotazione pluriennale tale da assicurare quanto più possibile il soddisfacimento delle richieste.

Articolo 31 - Orario delle riunioni

  1. Le riunioni previste nel piano delle attività, di norma, non potranno effettuarsi nel giorno di sabato, tranne ovviamente che per scrutini ed esami.
  2. Le riunioni antimeridiane avranno inizio non prima delle ore 9.00 e termine non oltre le ore 13.00; le riunioni pomeridiane avran­no inizio non prima delle ore 14.30 e termine non oltre le ore 20.00; la durata massima di una riunione – salvo eccezionali esigenze – è fissata in ore 3.
  3. Il dirigente scolastico provvederà a definire – all'interno del piano annuale delle attività – un calendario delle riunioni.
  4. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni defi­nito ad inizio dell'anno

 

scolastico dovranno essere comunicate per scritto con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione; analogamente dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salve ovviamente motivi eccezionali.

Articolo 32 - Attività con famiglie

1.      Il ricevimento delle famiglie (colloqui) avverrà con cadenza bimestrale ed avrà la durata di tre ore.

2.      Il ricevimento individuale è pari ad un’ora settimanale per i docenti con una sola classe, un’ora quindicinale per i docenti con due classi e un’ora mensile per gli altri docenti.

Articolo 33 - Casi particolari di utilizzazione

1.      In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche , elezioni, profilassi, eventi eccezionali , in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utiliz­zati solo per attività diverse dall'insegnamento che siano state pre­cedentemente programmate dal Collegio dei Docenti.

2.      Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l'inizio delle lezio­ni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto pre­visto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall'insegnamento che siano state precedentemente pro­grammate dal Collegio dei Docenti.

Articolo 34 - Vigilanza

1.      La vigilanza sugli alunni all'intervallo sarà effettuata dal   docente che hanno lezione prima dell’ l'intervallo, solo nel caso in cui il docente si debba spostare in altre sede vigilerà il docente che avrà lezione dopo l’intervallo.

2.      Il dirigente scolastico, in caso di genitori che abitualmente riti­rino i propri figli con ritardo al termine delle lezioni costringendo il personale docente a svolgere attività di vigilanza oltre il proprio ora­rio, provvederà a richiamarli al rispetto dell'orario e – in caso di per­sistenza – adotterà i provvedimenti conseguenti.

Articolo 35 - Permessi orari

1.      Oltre a quanto previsto dal CCNL il personale docente potrà usufruire di permessi orari anche nelle ore delle attività funzionali all'insegnamento e recuperare in attività dello stesso tipo da indi­care in base al piano delle attività, ad esclusione delle riunioni di collegio.

Articolo 36 - Flessibilità oraria individuale

1.        Possono essere attivate forme di flessibilità orarie individuali legate ad esigenze personali e non didattiche.

Articolo 37 - Sostituzione dei docenti assenti

  1. La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

a)  Docente a disposizione per completamento cattedra;

b)  Docente in contemporanea/compresenza;

c)  Docenti che hanno manifestato la volontà di prestare ore eccedenti l’orario individuale d’insegnamento;

d)  Le sostituzioni dovranno essere effettuate nel plesso/succur­sale/sezione staccata di servizio.

 

Articolo 38 - Riduzione ora di lezione e flessibilità

1.      Se il POF prevede unità orarie inferiori a 60', le frazioni a ora­rio ridotto si devono recuperare in attività curricolari obbligatorie.

2.      Il collegio decide in quali attività e per quali alunni (della stes­sa classe o della scuola) recuperare.

3.      Se la riduzione dell'ora di lezione è decisa per il pendolarismo degli alunni non è previsto il recupero delle frazioni di ora.

4.      Nella parte quinta del presente Contratto Integrativo d'Istituto è individuato quali attività intensificano la prestazione e danno diritto alla retribuzione aggiuntiva nonché quali siano le condizioni alle quali scatta la flessibilità e le misure del compenso corrispondente.

Articolo 39 - Attività aggiuntive non di insegnamento

1.        Costituiscono, indicativamente, attività aggiuntive non di inse­gnamento, con diritto al compenso previsto dal CCNL:

a)      la partecipazione alle commissioni, ai dipartimenti, ai settori, cioè a tutte quelle forme nelle quali si articola l'attività del collegio docenti;

b)      lo svolgimento di quelle mansioni che sono necessarie alla gestione del POF (fiduciariati, referenti, etc.);

c)      le ore di partecipazio­ne al collegio o ai consigli di classe/interclasse/sezione, ricevimen­to generale genitori, ecc che vadano oltre il limite previsto delle 40 ore;

d)      il pagamento delle ore di formazione svolte al di fuori dell'ora­rio di servizio;

e)      la partecipazione agli incontri con Enti previsti dal POF (Az. ASL, EE.LL., etc.);

f)        la partecipazione ad altri incontri previsti dal POF (Aziende organizzatrici e finanziatrici di progetti generali, etc.).

 

Articolo 40 - Funzioni strumentali (art. 33 CCNL)

1.   Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari e sono attribuite formalmente dal Dirigente Scolastico.

2.   Le parti, vista la delibera del Collegio dei Docenti e vista la disponibilità finanziaria, valutati i carichi di lavoro corrispondenti, convengono di corrispondere, per l'a.s. 2011/12 a ciascuna funzione strumentale i compensi di cui al prospetto  alla presente.


PARTE QUINTA

IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL FONDO D'ISTITUTO ED A OGNI ALTRA RISORSA IMPIEGATA PER CORRISPONDERE COMPENSI, INDENNITA O QUANT'ALTRO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO

Articolo 41 - Criteri generali per l'impiego delle risorse

  1. In riferimento al budget complessivamente assegnato all’istituzione scolastica, avuto riguardo alle effettive necessità, si ritiene equo ripartire tali risorse, in base alle indicazioni del Consiglio di Istituto e le deliberazioni del Collegio dei docenti, nella misura approssimativa di 2/3 al personale docente ed 1/3 al personale ata.

2.       Per la qualificazione e l’ampliamento dell’offerta formativa vengono assegnate le seguenti risorse percentuali indicative e di massima:

    1. Scuola dell’infanzia                                                                                         10 %
    2. Scuola Primaria                                                                                              40 %
    3. Scuola Secondaria I grado                                                                               40 %
    4. Budget di riserva da utilizzare per maggiori necessità dei vari ord. di scuola        10 %

3.       I fondi non impegnati dal singolo ordine di scuola possono essere utilizzati dagli altri ordini.

4.       All’interno del budget assegnato a ciascun ordine di scuola, vengono ulteriormente ripartite le risorse nella seguente maniera:

a.       attività aggiuntive  di insegnamento                               - fino ad un massimo del 30 %

b.       attività aggiuntive non di insegnamento                          - la restante quota.

5.       Le attività aggiuntive di insegnamento possono essere svolte per non più di 6 ore settimanali.

6.       Vista la complessità strutturale dell’istituzione scolastica (10 plessi), al fine di garantire l’immediato intervento nella “gestione” delle diverse problematiche, il Dirigente si avvarrà della collaborazione di due  Collaboratori del dirigente e di fiduciari e subfiduciari (due nell’infanzia, sei nella primaria e sei nella secondaria I grado), affinché sia garantita la costante presenza nel plesso. I fondi assegnati saranno ripartiti in proporzione alle nomine (5/6 al fiduciario  e 1/6 al subfiduciario) salvo diverso impegno di lavoro svolto. Inoltre, vengono assegnate 6 ore forfettarie alle “Figure Sensibili” (5 agli effettivi e 1 ai sostituti) che collaborano con il D.S.,  con il R.S.P.P.  e con l’R.S.L.

7.       Al fine di realizzare il massimo di coinvolgimento del personale docente ed evitare, per quanto, possibile, il concentramento degli incarichi a poche persone, si adottano i seguenti criteri:

a.       Attività e progetti presentati dalla Dirigenza:

                                                            1.      Dichiarata disponibilità espressa in collegio docenti

                                                            2.      Effettiva disponibilità ad effettuare le attività proposte

                                                            3.      Competenze riconosciute per le attività da svolgere

b.       Attività e progetti presentati dai docenti ed approvati dal Collegio dei Docenti:

                                                            1.      Il promotore del progetto (referente) sarà incaricato di “seguire” il progetto in ogni sua fase. Questi si avvarrà della collaborazione degli altri colleghi che saranno incaricati secondo i seguenti criteri:

1.       Dichiarata disponibilità espressa in collegio docenti

2.       Effettiva disponibilità ad effettuare le attività proposte

3.       Competenze riconosciute per le attività da svolgere

 

 

 

 

8.       Ciascun progetto, nelle sue diverse fasi (Progettaz., coordinamento, gestione, comunicazione, monitoraggio e valutazione) sarà “finanziato”, nei limiti della disponibilità economiche, nel modo seguente:

a.       Attività di Referente

                                                            1.      fino a un max. di 8 ore

                                                            2.      fino ad un max. di 10 ore per i progetti che presentano una maggiore complessità

                                                            3.      fino ad un max. di 15 ore per i progetti di notevole complessità e finanziati da enti esterni

b.       Attuazione progetto

                                                            1.      N° di ore previste nel progetto ed indicate nel prospetto riepilogativo inserito nel presente contratto

    1. Per riunioni funzionali al progetto e per le altre attività oltre l’orario di servizio ordinario

                                                            1.      fino a un max. di 10 ore per ciascun partecipante (ore effettivamente svolte)

                                                            2.      nell’ipotesi in cui l’incarico assegnato non venga portato a termine, il riconoscimento economico sopra indicato verrà così assegnato:

1.       il 90% proporzionalmente alla quantità di lavoro svolto

2.       il restante 10% al completamento dell’incarico assegnato

d.       Per il progetto Ulisse si prevede il seguente riconoscimento:

                                                            1.      Scuola Infanzia            :           1 ora per una uscita didattica

                                                            2.      Scuola Primaria:           2 ore per la visita did.; 2 ore al dì per viaggio istruzione

                                                            3.      Scuola Media:              2 ore per la visita did.; 2 ore al dì per viaggio istruzione

                                                            4.      In caso di espletamento del viaggio d’istruzione nella giornata libera le ore prestate in più dell’ orario di lezione del giorno potranno essere recuperate con permessi orario oppure durante l’attività di compresenza (fino al raggiungimento delle ore prestate in eccedenza)

e.       Per l’attività degli organi collegiali

                                                            1.      1 ora per la redazione di ciascun verbale dei consigli di classe, interclasse e intersezione

                                                            2.      8 ore forfettarie per i coordinatori della scuola secondaria di I grado

                                                            3.      1 ora per la redazione di ciascun verbale del C.d.D

f.        Corsi di formazione/autoaggiornamento

                                                            1.      Per ciascun corso di formazione organizzato dalla scuola verrà riservato, in rapporto alla disponibilità finanziaria, un “budget orario” che sarà ripartito al personale docente in proporzione alle ore effettivamente svolte.

                                                            2.      Per la partecipazione ai corsi di formazione esterni, che abbiano una ricaduta sull’attività didattica, deliberata dal C.d.D., o comunque autorizzata dal DS, sarà riservato un “budget orario” che sarà ripartito al personale docente in proporzione alle ore effettivamente svolte.

                                                            3.      Per ciascun docente che ne faccia richiesta sarà riconosciuto, in rapporto alla disponibilità finanziaria, un “budget di rimborso” per abbonamento a riviste, acquisto di testi che sarà ripartito al personale docente in proporzione alle richieste pervenute.

4.  Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e non di insegnamento in modo paritario, senza alcuna differenziazione o quantificazione preventiva derivante dall'appartenenza a ordini e gradi di scuola diversi presenti nella scuola.

5.  Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti:

    1. in modo forfettario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine delle attività;
    2. in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate; il computo sarà effettuato sulla base di fogli-firma che saranno pre­disposti dalla scuola e la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività.

8. Le risorse del F.I.S. vengono ripartite secondo le risultanze di cui agli allegati 1 e 2 alla presente C.I.d’I.

Articolo 42 - Flessibilità organizzativa e didattica

a)      Agli insegnanti viene riconosciuto, nella misura di seguito riportata, un compenso forfettario annuo per prestazioni connesse alla turnazione, a particolari forme di flessibilità dell’orario ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica (turno pomeridiano, disponibilità ad invertire il proprio turno di lavoro in assenza della collega di sezione):

b)      scuola infanzia – 10 ore annue  per docente;

c)      scuola primaria – 8 ore annue per docente;

d)      scuola secondaria 1°gr.:

a.       8 ore per un rientro settimanale

b.      12  ore per due rientri settimanali

Articolo 43 - Attività complementari di educazione fisica

1.     Per le attività eccedenti di educazione fisica si stabilisce che il relativo compenso venga determinato in modo analitico con misura oraria pari a quella prevista per le attività aggiuntive di inse­gnamento, al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente.

Articolo 44 - Utilizzazione disponibilità eventualmente residuate

1.        Nel caso in cui le attività di cui ai precedenti artt. 42 e 43 non esaurissero le disponibilità di cui allo specifico finanziamento del fondo d'istituto, le disponibilità eventualmente residuate confluiranno nella parte generale ed indifferenziata del fondo d'istituto e verranno utilizzate con le priorità di cui al precedente art. 41 comma 2.

Articolo 45 - Compensi al personale che collabora continuativamente con il dirigente scolastico

1.        i compensi per il personale designato dal dirigente scolastico a collaborare in modo continuativo sono definiti in base alle tipologie ed ai livelli delle deleghe conferite.

2.        Per il corrente anno scolastico 2011/2012 viene stabilito di destinare il 16,50% circa del budget complessivo previsto per il personale docente.

 

 

 

Articolo 46 - Informazione preventiva

1.        L'informazione preventiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita anche utilizzando i prospetti di cui al presente accordo nonché fornendo copia del conto consuntivo relativo all'e.f. (esercizio finanziario) precedente, completo di relazione e prospetto delle economie, e copia del bilancio preventivo relativo all'e.f. in corso, aggiornato alle ultime variazioni apportate.

Articolo 47 - Variazioni della situazione e Valutazione

1. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulte­riori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della sti­pula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni di bilancio conseguenti.

Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti, utilizzando in modo inverso le priorità di cui al comma 1 dell'art. 2.

I compensi di cui ai precedenti capitoli  vengono  ridotti  in  proporzione alle assenze  effettuate (rapportate a 10 mesi: settembre - giugno)

Prima di provvedere al pagamento delle somme pattuite per i progetti e le attività  si    procederà all’ accertamento dei risultati, previa incontro con la RSU.     

Articolo 48 - Informazione successiva e verifica

1.        L'informazione successiva relativa alle attività ed ai progetti retri­buiti con il fondo d'istituto e con altre risorse pervenute nella disponibi­lità dell'istituto sarà fornita mediante prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi. Saranno inoltre messi a disposi­zione copia del conto consuntivo relativo all'e.f. precedente, completo di relazione e prospetto delle economie, e copia del bilancio preventivo relativo all'e.f. in corso, aggiornato alle ultime variazioni apportate.

Articolo 49 - Modalità assegnazione

1.      L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, incarichi specifici e funzioni miste di cui al presente accordo dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando le finalità, i compiti e – ove  possibile – le  modalità ed i tempi di svolgimento nonché l'importo lordo dipendente spettante.

2.      Copia di tali comunicazioni dovrà essere fornita alle RSU ed ai delegati delle OO.SS.

3.      Gli eventuali avanzi determinatisi in una categoria possono essere stornati a favore dell’altra categoria, per soddisfare maggiori fabbisogni di “ore straordinarie” determinatesi.

4.      Qualora ci fossero economie queste verranno utilizzate per retribuire lo svolgimento effettivo di progetti  e attività realmente programmati e svolti.

 

 

 

 

 

PARTE SESTA

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

 

Art. 50 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1.      Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

2.      Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.

3.      Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

4.      Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5.      Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

 

Art. 51 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1.      Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero all’esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

2.      Al RSPP, se interno, compete un compenso gravante sui fondi appositamente assegnati dal MIUR o, in mancanza o in carenza di questi, sul Fondo dell’Istituzione Scolastica.

 

Art. 52- Le figure sensibili

1.      Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:

-         addetto al primo soccorso

-         addetto al primo intervento sulla fiamma

2.      Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso

3.      Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

4.      Alle figure sensibili viene corrisposto un compenso, gravante sui fondi appositamente assegnati dal MIUR o, in mancanza o in carenza di questi, sul Fondo dell’Istituzione Scolastica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 53 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1.      Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all’art. 18, comma 2.

2.      In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.

3.      Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

 

Art. 54 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1.      Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

2.      La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3.      In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero punti erogazione

10

 

Numeri addetti in organico di Diritto:Infanzia    (comune+ sostegno)

                                                             Primaria (comune+ sostegno+lingua)

                                                             

                                                               Secondaria I grado(normale+ sostegno)

                                                               Secondaria II grado (normale)

Numero addetti in organico di fatto:       Secondaria II grado (sostegno)

Numero addetti in organico di Diritto ATA

 31

15

0

0

16

 

 

FONDI  A  DISPOSIZIONE                                           

DISPONIBILITA'

Assegn. 11-12

Lordo dip.

Assegn. 11-12

Lordo Stato

Calcolo Fis 

65.426,17

86.820,53

Funzioni strumentali docenti

7.714,02

10.236,50

Economie nell’avanzo di amministrazione (Funz. Strum.)

 

15.921,63

TOTALE

 

 

Inc . Specifici ATA

3.260,10

4.326,15

Ore eccedenti

1.332,21

1.767,84

 

 

Tipologia

sede

Ore

x n.doc.

 

ore

LD

 

17,50

 

 

 

 

 

 

 

 

fiduciari scuola infanzia

IN

18

1

18

 

 

subfiduciari scuola infanzia

IN

18

1

18

 

 

fiduciari scuola primaria

PR

60

3

180

 

 

subfiduciari scuola primaria

PR

10

3

30

 

 

fiduciari scuola secondaria

SEC

60

3

180

 

 

subfiduciari scuola secondaria

SEC

10

3

30

 

 

Commissione studio per l’attività didattica di avvio anno scolastico

PR

SEC

20

4

80

 

 

Commissione  P.O.F.

Prot. n.

IC

4

6

24

 

 

Coordinatori-Presidenti  C.di Cl. Bad.Tr.Vidd. sec.

SEC

8

9

72

 

 

Segretari C.di Cl. Bad.Tr.Vidd sec

Prot. n.

SEC

8

9

72

 

 

Segretari interclasse Scuola primaria

Prot. n.

PR

5

3

15

 

 

Segretari interclasse Scuola infanzia

Prot. n.

IN

5

1

5

 

 

Presidenti Scrutini   I° quadr. e fin pr.

PR

30

1

30

 

 

Presidenti Scrutini   I° quadr. e fin sec.          

SEC

25

1

25

 

 

Comitato valutazione docenti   

Prot. n.

IC

3

3

9

 

 

Informatica “gioco e imparo al computer”  Scuola Infanzia

Prot. n.

IN

4

4

16

 

 

Progetto orientamento in uscita

Prot.n.

SEC

3

3

9

 

 

Progetto Atti di culto

Prot. n.

IC

4

1

4

 

 

Commissione gruppo H

IC

3

4

12

 

 

Fisco e Scuola

Prot. n.

SEC

1

3

3

 

 

 

Progetto Formazione (DSA e altro)

 

IC

 

3

 

20

 

60

 

 

Progetti Formazione Corsi sicurezza e Figure sensibili  

Prot. n.

IC

2

18

36

 

 

Progetto e Attività INVALSI

Prot. n.

PR

SEC

5

20

100

 

 

Progetto Scuola Digitale LIM

Prot.n.

PR

SEC

5

4

20

 

 

 

Disponibilità sostituzione Colleghi, cambio turno, pre-post  scuola, flessibilità (am-pm),

Prot.n.

 

 

IC

 

 

14

 

 

62

 

 

 

868

 

 

Progetto membri commissione continuità-accoglienza

IC

4

20

80

 

 

Progetto viaggi e visite di istruzione-accompagnatori (Ulisse)

IC

3

40

120

 

 

Progetto istruzione domiciliare

PR

SEC

5

6

30

 

 

Progetto Happy English children

IN

1

5

5

 

 

Progetto storico-archeologico: passi nel passato

PR

SEC

1

6

6

 

 

Progetto educazione alimentare

 

PR

SEC

1

5

5

 

 

Progetto Recupero competenze scientifico/matematica

SEC

1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot 2168

Tot 37.940,00

 

50.346,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LD

35,00

 

Progetto RECUPERO Primaria

Prot. n.

PR

15

7

105

 

 

Progetto RECUPERO Secondaria di 1° gr.

Prot. n.

 

SEC

15

3

45

 

 

Progetto latino  classi  3^ Progetto Incipit-avviamento allo studio  Lingua Latina

Prot. n.

SEC

12

1

12

 

 

 

 

 

 

Tot 162

Tot

5.670,00

 

7.524,09

 

 

 

 

Funzioni Strumentali

 

 

 23,23  LS

 17,50 LD

 

Continuità/accoglienza     (area 2)   

IC

4

1.858,4

1.400,00

 

Ulisse: viaggio istruzione e visite guidate  (area 3)

 

IC

2

2.787,6

2.100,00

 

Alunni H Responsabile Coordinamento  di Sostegno Referente Gruppo H

 

IC

1

1.393,8

1.050,00

 

Sito web scuola

Albo

IC

 

1

1.393,8

 

1.050,00

 

 

Informatica, multimedialità e tecnologia Laboratori informatica supporto alunni, docenti

 

 

 

IC

 

 

2

 

 

 

 

2.323,00

 

 

1.750,00

Collaborazione funzionamento e organizzazione della scuola

 

IC

 

2

9.292,00

 

7.000,00

 

 

19.048,60

 

 

 

14.350,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCARICHI  SPECIFICI A.S. 2011/2012

Somma disponibile al lordo dipendente                3.260,10

 

Assistenti Amministrativi

1  incarico  per intero per 1 assistente        €      700,00

1  incarico a metà per 1 ass. p.time              €     350,00

1 incarico a metà per 1 ass. p. time              €      350,00

                               Totale                                  €  1.400,00

 

Collaboratori scolastici

 

4 incarichi da € 465,00 per 4 coll. Scol.          € 1.860,00

 

TOTALE COMPLESSIVO AL LORDO DIPENDENTE € 3.260,00

 

Lordo Stato: 4.326,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora sopraggiunga una disposizione chiarificatrice dell’applicazione della normativa Dlgs 150/2009 , per la parte terza (personale ATA) e per la parte quarta (personale docente), si provvederà a modificare il contratto.

 

Il contratto è formato da 28 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Dirigente Scolastico         CIRILLI Bruno __________________________

 

I componenti della RSU      ERA Giuseppina      ____________________________

                                          VIOLA   Ausilia      ____________________________

                                                                             

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:

                   Per la CGIL                            ________________________________

                   Per la CISL                             ________________________________

                   Per la UIL                               ________________________________

                   Per lo SNALS – CONFSAL  ________________________________